REGOLAMENTO DEL CENTRO DI RICERCA
DIRITTO PENITENZIARIO E COSTITUZIONE
EUROPEAN PENOLOGICAL CENTER
Art. 1
(Costituzione, sede e regime giuridico)
- È costituito, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Roma Tre, d’ora in poi Dipartimento, il Centro di ricerca “Diritto Penitenziario e Costituzione – European Penological Center”, d’ora in poi Centro, in attuazione del Progetto di sviluppo per il Dipartimento universitario di Eccellenza e dell’Accordo quadro tra Comune di Ventotene, Università degli Studi Roma Tre e Commissario Straordinario del Governo per il progetto di recupero e valorizzazione dell’ex carcere borbonico dell’Isola di Santo Stefano-Ventotene, nonché in stretta connessione con l’esperienza di formazione e di ricerca maturata nell’ambito del Master di II livello in “Diritto penitenziario e Costituzione”, attivato dall’anno accademico 2013/2014 presso il Dipartimento.
- L’afferenza al Centro è aperta a professori e ricercatori dell’Università degli Studi Roma Tre; vi possono inoltre aderire studiosi italiani e stranieri esterni all’Ateneo Roma Tre, secondo quanto previsto dall’art. 8 del presente regolamento.
- Il Centro ha autonomia regolamentare, organizzativa e gestionale, nei limiti fissati dalla legge e dalla normativa universitaria.
- Il Centro ha sede presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre che ne cura la gestione amministrativo-contabile e contrattuale. La sede di rappresentanza sarà istituita, previo accordo con il Comune del luogo, presso Ventotene, ove si terrà, a cadenza almeno biennale, il Convegno del Centro.
Art. 2
(Scopi e attività)
- Lo scopo del Centro consiste nel promuovere la ricerca e la formazione, in una dimensione internazionale, sui temi connessi all’esecuzione penale, privilegiando gli aspetti costituzionalistici e contribuendo alla valorizzazione dei luoghi della memoria carceraria, che hanno segnato la storia della penalità. Particolare attenzione sarà dedicata all’analisi delle concrete modalità di gestione dell’esecuzione penale e alle pratiche inclusive nella prospettiva del reinserimento sociale, anche con studi sulle loro conseguenze rispetto alla riduzione del rischio di ricaduta nel reato del singolo condannato (c.d. tasso di recidiva).
- Per il raggiungimento dei suoi scopi il Centro potrà, anche in sinergia con altre iniziative del Dipartimento, nonché in collaborazione o per conto di altri soggetti: sviluppare, coordinare e partecipare a programmi di ricerca; svolgere attività di alta consulenza; promuovere conferenze, seminari, convegni, i cui contributi potranno essere resi accessibili anche in formato aperto; costituire banche dati e servizi bibliografici e di documentazione da rendere disponibili su rete informatica; costituire una rete informativa tra studiosi; realizzare pubblicazioni specializzate, anche per diffondere i risultati delle ricerche; favorire la formazione di giovani studiosi, anche attraverso l’organizzazione di corsi di perfezionamento, di specializzazione, di stage, di corsi di master e di alta formazione, il finanziamento di borse di studio, ivi comprese borse di dottorato di ricerca; favorire rapporti e promuovere collaborazioni – nel quadro delle proprie finalità – con università e altre istituzioni che operano nel settore di interesse, associazioni, fondazioni, soggetti culturali e scientifici nazionali, europei ed internazionali sia pubblici sia privati.
Art. 3
(Organi)
- Sono organi del Centro: il Direttore, il Consiglio, la Giunta, il Comitato scientifico e il Presidente.
- Il Centro si avvale del Segretario amministrativo del Dipartimento di Giurisprudenza.
- Per lo svolgimento dell’attività di ricerca, il Centro si avvale anche di Gruppi di ricerca, composti da ricercatori, assegnisti, dottori e dottorandi di ricerca, altri studiosi ed esperti, ai quali il Consiglio può attribuire il titolo di Research Scholar del Centro ed eventualmente proporre al Dipartimento borse di studio o altre forme di remunerazione per l’attività di ricerca svolta, nei limiti delle disponibilità di bilancio. I Gruppi di ricerca svolgono anche le funzioni di segreteria scientifica dei convegni e dei seminari organizzati dal Centro. Il Direttore può nominare uno o più coordinatori dei Gruppi di ricerca.
Art. 4
(Direttore)
- Il Direttore è eletto dalla Giunta tra i professori di ruolo che ne fanno parte e nominato con decreto del Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza.
- Il Direttore dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
- Il Direttore ha la rappresentanza del Centro, ne promuove le attività e ne cura la gestione.
- Il Direttore provvede, in particolare, a predisporre, in accordo con i componenti della Giunta, il programma annuale delle attività, curandone poi l’attuazione.
Art. 5
(Consiglio)
- Il Consiglio è costituito dai professori e dai ricercatori afferenti al Centro, ai quali è attribuito il diritto di voto.
- La composizione del Consiglio è determinata con riferimento a ciascun anno accademico. A tale fine, le richieste di afferenza dovranno essere presentate alla Giunta entro il 15 settembre di ciascun anno.
- Il Consiglio è presieduto dal Direttore e, in caso di assenza, dal docente con maggiore anzianità di ruolo.
- Il Consiglio è convocato dal Direttore per discutere e approvare le linee programmatiche elaborate dalla Giunta e il piano di utilizzo delle risorse finanziarie assegnate al Centro, nonché i contratti, le convenzioni e gli accordi di collaborazione scientifica, da proporre al Dipartimento di Giurisprudenza per la relativa stipula.
- Il Consiglio elegge tra i propri componenti i membri della Giunta. Per il rinnovo della Giunta, il Consiglio è convocato fra i 90 ed i 15 giorni precedenti alla scadenza delle cariche.
Art. 6
(Giunta)
- La Giunta elabora le linee di attività del Centro, cura la programmazione delle attività scientifiche e predispone il programma annuale delle ricerche, con il connesso piano di utilizzo delle risorse finanziarie. Essa, tra l’altro, può proporre al Consiglio le convenzioni, i rapporti contrattuali e i rapporti di collaborazione scientifica.
- La Giunta riceve e valuta le dichiarazioni di afferenza dei docenti dell’Ateneo Roma Tre e delibera sulle domande di adesione al Centro di cui all’art. 8 del presente Regolamento. Tali decisioni sono assunte a maggioranza e comunicate al Consiglio.
- La Giunta, composta da sette componenti, elegge al suo interno il Direttore del Centro.
- I componenti della Giunta sono eletti dal Consiglio; durano in carica per tre anni e sono rieleggibili.
- Alle riunioni della Giunta è invitato il Presidente del Centro, designato secondo le modalità di cui all’art. 7, comma 5.
Art. 7
(Comitato Scientifico)
- Il Comitato Scientifico è costituito da professori e da accademici di altre università e istituti di ricerca italiani e stranieri, nonché da studiosi ed esperti provenienti da istituzioni pubbliche e private che operano nel settore oggetto della ricerca del Centro. Possono far parte del Comitato Scientifico docenti del Dipartimento, anche in quiescenza, in numero non superiore a tre componenti.
- I membri del Comitato Scientifico aderiscono al Centro secondo le modalità di cui all’art. 8.
- In sede di prima costituzione, sono componenti del Comitato Scientifico gli attuali membri del Comitato Scientifico del Master di II livello in “Diritto penitenziario e Costituzione”, previa accettazione della proposta da parte degli interessati.
- Il Comitato svolge funzioni di valutazione dei prodotti scientifici del Centro e di orientamento delle strategie di ricerca; funzioni di consulenza e indirizzo nell’ambito dell’attività del Centro, contribuendo a promuovere la valorizzazione dell’immagine del Centro in ambito nazionale e internazionale e la diffusione dei risultati conseguiti nelle attività di ricerca scientifica.
- La Giunta designa tra i componenti del Comitato Scientifico il Presidente del Centro, che può convocare il Comitato ove ritenuto necessario. Il Presidente coadiuva il Direttore nell’attuazione del programma annuale delle attività e ha compiti di coordinamento scientifico delle stesse.
- Il Comitato delibera a maggioranza dei presenti. Le sue riunioni non sono valide se non è presente la maggioranza degli aventi diritto.
Art. 8
(Afferenza e Adesione al Centro)
- Le richieste di afferenza al Centro da parte di professori e ricercatori dell’Ateneo Roma Tre sono presentate alla Giunta.
- L’afferenza deve essere motivata dalla congruenza delle attività di ricerca del richiedente rispetto agli scopi del Centro.
- Al Centro possono aderire studiosi italiani e stranieri non incardinati presso l’Università degli Studi Roma Tre. Le richieste di adesione vengono presentate alla Giunta che procede all’esame e all’approvazione delle stesse.
- Le domande di adesione devono essere corredate da opportuna motivazione e documentazione.
- Il Direttore comunicherà al Consiglio le afferenze e le adesioni approvate dalla Giunta.
Art. 9
(Contratti e convenzioni)
- Per la realizzazione dei propri scopi il Centro può proporre al Consiglio di Dipartimento la stipula di convenzioni e contratti con soggetti pubblici e privati e, con le stesse modalità, avvalersi di collaborazioni esterne.
Art. 10
(Risorse)
- Le risorse del Centro, in relazione alle finalità da esso perseguite, sono rappresentate: dai contributi messi a disposizione dal Dipartimento; da eventuali finanziamenti provenienti dall’Ateneo sulla base del programma annuale delle attività e della valutazione di specifici progetti di ricerca; dalle strutture di ricerca (patrimonio librario, laboratorio informatico etc.) che il Dipartimento mette a disposizione degli afferenti al Centro per lo svolgimento delle specifiche finalità perseguite dallo stesso; da fondi di ricerca del MUR e del CNR; da convenzioni, contratti e contributi di Organismi internazionali, dell'Unione Europea, dello Stato italiano, di Enti Locali, di soggetti pubblici e privati; da proventi di attività per conto terzi; dai corrispettivi derivanti dalla vendita di proprie pubblicazioni e dalle attività realizzate anche nella didattica e nella organizzazione e promozione di attività culturali del Centro; dai contributi di iscrizione a iniziative scientifiche, didattiche e formative di altro genere; da atti di liberalità.
- I professori e ricercatori afferenti al Centro potranno scegliere se affidare al Centro stesso i finanziamenti extrauniversitari ricevuti per progetti coerenti con le sue finalità.
Art. 11
(Gestione)
- La gestione del Centro spetta al Direttore, coadiuvato, per gli aspetti amministrativi e contabili, dal Segretario amministrativo del Dipartimento e da altro personale messo eventualmente a disposizione dal Dipartimento.
Art. 12
(Revoca dell’afferenza/adesione)
- I professori, i ricercatori e gli studiosi del Centro possono revocare la loro afferenza/adesione dandone comunicazione scritta al Direttore, il quale ne dà notizia al Consiglio.
- L’afferenza/adesione cesserà alla fine dell’esercizio finanziario del Centro e non dovrà comunque comportare pregiudizio per le attività del Centro in cui il professore, il ricercatore o lo studioso interessato risulti coinvolto. Le risorse comunque acquisite a titolo individuale verranno trasferite al Dipartimento di appartenenza al termine dell’esercizio finanziario.
Art. 13
(Scioglimento)
- Lo scioglimento del Centro è deliberato dal Consiglio. In caso di scioglimento le risorse disponibili saranno trasferite al Dipartimento di Giurisprudenza.
Art. 14
(Modifiche del Regolamento)
- Le modifiche al presente Regolamento possono essere proposte dal Direttore o da due terzi degli afferenti al Centro. Le modifiche dovranno essere deliberate dal Consiglio del Centro a maggioranza dei voti degli aventi diritto e trasmesse al Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza per l’approvazione da parte del relativo Consiglio.
Art. 15
(Disposizione transitoria)
- In sede di prima istituzione, la Giunta è eletta dal Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza. I membri designati nella Giunta sono componenti di diritto del Consiglio.