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EUROPEAN PENOLOGICAL CENTER
MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO
CLINICA LEGALE, MATERIALI ED EVENTI

dirittopenitenziarioecostituzione.it

    Roma3

    Regolamento

    REGOLAMENTO DEL CENTRO DI RICERCA
    DIRITTO PENITENZIARIO E COSTITUZIONE
    EUROPEAN PENOLOGICAL CENTER

     

    Art. 1
    (Costituzione, sede e regime giuridico)

    1. È costituito, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Roma Tre, d’ora in poi Dipartimento, il Centro di ricerca “Diritto Penitenziario e Costituzione – European Penological Center”, d’ora in poi Centro, in attuazione del Progetto di sviluppo per il Dipartimento universitario di Eccellenza e dell’Accordo quadro tra Comune di Ventotene, Università degli Studi Roma Tre e Commissario Straordinario del Governo per il progetto di recupero e valorizzazione dell’ex carcere borbonico dell’Isola di Santo Stefano-Ventotene, nonché in stretta connessione con l’esperienza di formazione e di ricerca maturata nell’ambito del Master di II livello in “Diritto penitenziario e Costituzione”, attivato dall’anno accademico 2013/2014 presso il Dipartimento.
    2. L’afferenza al Centro è aperta a professori e ricercatori dell’Università degli Studi Roma Tre; vi possono inoltre aderire studiosi italiani e stranieri esterni all’Ateneo Roma Tre, secondo quanto previsto dall’art. 8 del presente regolamento.
    3. Il Centro ha autonomia regolamentare, organizzativa e gestionale, nei limiti fissati dalla legge e dalla normativa universitaria.
    4. Il Centro ha sede presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre che ne cura la gestione amministrativo-contabile e contrattuale. La sede di rappresentanza sarà istituita, previo accordo con il Comune del luogo, presso Ventotene, ove si terrà, a cadenza almeno biennale, il Convegno del Centro.

     

    Art. 2
    (Scopi e attività)

    1. Lo scopo del Centro consiste nel promuovere la ricerca e la formazione, in una dimensione internazionale, sui temi connessi all’esecuzione penale, privilegiando gli aspetti costituzionalistici e contribuendo alla valorizzazione dei luoghi della memoria carceraria, che hanno segnato la storia della penalità. Particolare attenzione sarà dedicata all’analisi delle concrete modalità di gestione dell’esecuzione penale e alle pratiche inclusive nella prospettiva del reinserimento sociale, anche con studi sulle loro conseguenze rispetto alla riduzione del rischio di ricaduta nel reato del singolo condannato (c.d. tasso di recidiva).
    2. Per il raggiungimento dei suoi scopi il Centro potrà, anche in sinergia con altre iniziative del Dipartimento, nonché in collaborazione o per conto di altri soggetti: sviluppare, coordinare e partecipare a programmi di ricerca; svolgere attività di alta consulenza; promuovere conferenze, seminari, convegni, i cui contributi potranno essere resi accessibili anche in formato aperto; costituire banche dati e servizi bibliografici e di documentazione da rendere disponibili su rete informatica; costituire una rete informativa tra studiosi; realizzare pubblicazioni specializzate, anche per diffondere i risultati delle ricerche; favorire la formazione di giovani studiosi, anche attraverso l’organizzazione di corsi di perfezionamento, di specializzazione, di stage, di corsi di master e di alta formazione, il finanziamento di borse di studio, ivi comprese borse di dottorato di ricerca; favorire rapporti e promuovere collaborazioni – nel quadro delle proprie finalità – con università e altre istituzioni che operano nel settore di interesse, associazioni, fondazioni, soggetti culturali e scientifici nazionali, europei ed internazionali sia pubblici sia privati.

     

    Art. 3
    (Organi)

    1. Sono organi del Centro: il Direttore, il Consiglio, la Giunta, il Comitato scientifico e il Presidente.
    2. Il Centro si avvale del Segretario amministrativo del Dipartimento di Giurisprudenza.
    3. Per lo svolgimento dell’attività di ricerca, il Centro si avvale anche di Gruppi di ricerca, composti da ricercatori, assegnisti, dottori e dottorandi di ricerca, altri studiosi ed esperti, ai quali il Consiglio può attribuire il titolo di Research Scholar del Centro ed eventualmente proporre al Dipartimento borse di studio o altre forme di remunerazione per l’attività di ricerca svolta, nei limiti delle disponibilità di bilancio. I Gruppi di ricerca svolgono anche le funzioni di segreteria scientifica dei convegni e dei seminari organizzati dal Centro. Il Direttore può nominare uno o più coordinatori dei Gruppi di ricerca.

     

    Art. 4
    (Direttore)

    1. Il Direttore è eletto dalla Giunta tra i professori di ruolo che ne fanno parte e nominato con decreto del Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza.
    2. Il Direttore dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
    3. Il Direttore ha la rappresentanza del Centro, ne promuove le attività e ne cura la gestione.
    4. Il Direttore provvede, in particolare, a predisporre, in accordo con i componenti della Giunta, il programma annuale delle attività, curandone poi l’attuazione.

     

    Art. 5
    (Consiglio)

    1. Il Consiglio è costituito dai professori e dai ricercatori afferenti al Centro, ai quali è attribuito il diritto di voto.
    2. La composizione del Consiglio è determinata con riferimento a ciascun anno accademico. A tale fine, le richieste di afferenza dovranno essere presentate alla Giunta entro il 15 settembre di ciascun anno.
    3. Il Consiglio è presieduto dal Direttore e, in caso di assenza, dal docente con maggiore anzianità di ruolo.
    4. Il Consiglio è convocato dal Direttore per discutere e approvare le linee programmatiche elaborate dalla Giunta e il piano di utilizzo delle risorse finanziarie assegnate al Centro, nonché i contratti, le convenzioni e gli accordi di collaborazione scientifica, da proporre al Dipartimento di Giurisprudenza per la relativa stipula.
    5. Il Consiglio elegge tra i propri componenti i membri della Giunta. Per il rinnovo della Giunta, il Consiglio è convocato fra i 90 ed i 15 giorni precedenti alla scadenza delle cariche.

     

    Art. 6
    (Giunta)

    1. La Giunta elabora le linee di attività del Centro, cura la programmazione delle attività scientifiche e predispone il programma annuale delle ricerche, con il connesso piano di utilizzo delle risorse finanziarie. Essa, tra l’altro, può proporre al Consiglio le convenzioni, i rapporti contrattuali e i rapporti di collaborazione scientifica.
    2. La Giunta riceve e valuta le dichiarazioni di afferenza dei docenti dell’Ateneo Roma Tre e delibera sulle domande di adesione al Centro di cui all’art. 8 del presente Regolamento. Tali decisioni sono assunte a maggioranza e comunicate al Consiglio.
    3. La Giunta, composta da sette componenti, elegge al suo interno il Direttore del Centro.
    4. I componenti della Giunta sono eletti dal Consiglio; durano in carica per tre anni e sono rieleggibili.
    5. Alle riunioni della Giunta è invitato il Presidente del Centro, designato secondo le modalità di cui all’art. 7, comma 5.

     

    Art. 7
    (Comitato Scientifico)

    1. Il Comitato Scientifico è costituito da professori e da accademici di altre università e istituti di ricerca italiani e stranieri, nonché da studiosi ed esperti provenienti da istituzioni pubbliche e private che operano nel settore oggetto della ricerca del Centro. Possono far parte del Comitato Scientifico docenti del Dipartimento, anche in quiescenza, in numero non superiore a tre componenti.
    2. I membri del Comitato Scientifico aderiscono al Centro secondo le modalità di cui all’art. 8.
    3. In sede di prima costituzione, sono componenti del Comitato Scientifico gli attuali membri del Comitato Scientifico del Master di II livello in “Diritto penitenziario e Costituzione”, previa accettazione della proposta da parte degli interessati.
    4. Il Comitato svolge funzioni di valutazione dei prodotti scientifici del Centro e di orientamento delle strategie di ricerca; funzioni di consulenza e indirizzo nell’ambito dell’attività del Centro, contribuendo a promuovere la valorizzazione dell’immagine del Centro in ambito nazionale e internazionale e la diffusione dei risultati conseguiti nelle attività di ricerca scientifica.
    5. La Giunta designa tra i componenti del Comitato Scientifico il Presidente del Centro, che può convocare il Comitato ove ritenuto necessario. Il Presidente coadiuva il Direttore nell’attuazione del programma annuale delle attività e ha compiti di coordinamento scientifico delle stesse.
    6. Il Comitato delibera a maggioranza dei presenti. Le sue riunioni non sono valide se non è presente la maggioranza degli aventi diritto.

     

    Art. 8
    (Afferenza e Adesione al Centro)

    1. Le richieste di afferenza al Centro da parte di professori e ricercatori dell’Ateneo Roma Tre sono presentate alla Giunta.
    2. L’afferenza deve essere motivata dalla congruenza delle attività di ricerca del richiedente rispetto agli scopi del Centro.
    3. Al Centro possono aderire studiosi italiani e stranieri non incardinati presso l’Università degli Studi Roma Tre. Le richieste di adesione vengono presentate alla Giunta che procede all’esame e all’approvazione delle stesse.
    4. Le domande di adesione devono essere corredate da opportuna motivazione e documentazione.
    5. Il Direttore comunicherà al Consiglio le afferenze e le adesioni approvate dalla Giunta.

     

    Art. 9
    (Contratti e convenzioni)

    1. Per la realizzazione dei propri scopi il Centro può proporre al Consiglio di Dipartimento la stipula di convenzioni e contratti con soggetti pubblici e privati e, con le stesse modalità, avvalersi di collaborazioni esterne.

     

    Art. 10
    (Risorse)

    1. Le risorse del Centro, in relazione alle finalità da esso perseguite, sono rappresentate: dai contributi messi a disposizione dal Dipartimento; da eventuali finanziamenti provenienti dall’Ateneo sulla base del programma annuale delle attività e della valutazione di specifici progetti di ricerca; dalle strutture di ricerca (patrimonio librario, laboratorio informatico etc.) che il Dipartimento mette a disposizione degli afferenti al Centro per lo svolgimento delle specifiche finalità perseguite dallo stesso; da fondi di ricerca del MUR e del CNR; da convenzioni, contratti e contributi di Organismi internazionali, dell'Unione Europea, dello Stato italiano, di Enti Locali, di soggetti pubblici e privati; da proventi di attività per conto terzi; dai corrispettivi derivanti dalla vendita di proprie pubblicazioni e dalle attività realizzate anche nella didattica e nella organizzazione e promozione di attività culturali del Centro; dai contributi di iscrizione a iniziative scientifiche, didattiche e formative di altro genere; da atti di liberalità.
    2. I professori e ricercatori afferenti al Centro potranno scegliere se affidare al Centro stesso i finanziamenti extrauniversitari ricevuti per progetti coerenti con le sue finalità.

     

    Art. 11
    (Gestione)

    1. La gestione del Centro spetta al Direttore, coadiuvato, per gli aspetti amministrativi e contabili, dal Segretario amministrativo del Dipartimento e da altro personale messo eventualmente a disposizione dal Dipartimento. 

     

    Art. 12
    (Revoca dell’afferenza/adesione)

    1. I professori, i ricercatori e gli studiosi del Centro possono revocare la loro afferenza/adesione dandone comunicazione scritta al Direttore, il quale ne dà notizia al Consiglio.
    2. L’afferenza/adesione cesserà alla fine dell’esercizio finanziario del Centro e non dovrà comunque comportare pregiudizio per le attività del Centro in cui il professore, il ricercatore o lo studioso interessato risulti coinvolto. Le risorse comunque acquisite a titolo individuale verranno trasferite al Dipartimento di appartenenza al termine dell’esercizio finanziario.

     

    Art. 13
    (Scioglimento)

    1. Lo scioglimento del Centro è deliberato dal Consiglio. In caso di scioglimento le risorse disponibili saranno trasferite al Dipartimento di Giurisprudenza.

     

    Art. 14
    (Modifiche del Regolamento)

    1. Le modifiche al presente Regolamento possono essere proposte dal Direttore o da due terzi degli afferenti al Centro. Le modifiche dovranno essere deliberate dal Consiglio del Centro a maggioranza dei voti degli aventi diritto e trasmesse al Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza per l’approvazione da parte del relativo Consiglio.

     

    Art. 15
    (Disposizione transitoria)

    1. In sede di prima istituzione, la Giunta è eletta dal Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza. I membri designati nella Giunta sono componenti di diritto del Consiglio.

     


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