Con la sentenza n. 143 del 2013, il giudice delle leggi ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 41-bis, comma 2-quater, lett. b), della legge n. 354 del 1975 (ordinamento penitenziario, d’ora in poi ord. penit.), come modificato dall’art. 2, comma 25, lettera f), numero 2), della legge n. 94 del 2009 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), nella parte in cui pone limitazioni al diritto ai colloqui con i difensori nei confronti dei detenuti sottoposti alla sospensione delle regole di trattamento ai sensi del medesimo art. 41-bis.