Le scelte della Costituente in tema di poteri clemenziali appaiono sintomatiche del passaggio da un assetto di monarchia limitata, quale quello delineato dallo Statuto albertino, ad un regime parlamentare. Lo Statuto, invero, rimetteva per intero l’esercizio dei poteri clemenziali al sovrano, quale «residuo dell’antico assolutismo», prevedendo icasticamente all’art. 8 che il Re potesse «far grazia e commutare le pene». La Costituzione repubblicana, pur lasciando al Capo dello Stato la titolarità formale dei poteri di clemenza individuale, ha invece conferito al Parlamento la decisione della concessione dell’amnistia e dell’indulto, prevedendo, in origine, un particolare procedimento implicante una delega legislativa al Presidente stesso per l’adozione del relativo decreto...
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