Pubblicata la sent. della Corte Costituzionale n. 135/2014 sul l'applicazione delle misure di sicurezza.
Il 21 maggio 2014 la Corte Costituzionale ha depositato la decisione con cui dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 666, comma 3, 678, comma 1, e 679, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento per l’applicazione delle misure di sicurezza si svolga, davanti al magistrato di sorveglianza e al tribunale di sorveglianza, nelle forme dell’udienza pubblica.
Il Giudice delle leggi, in particolare, ha rilevato come 'sia indispensabile, ai fini della realizzazione della garanzia prevista dall’art. 6, paragrafo 1, della CEDU, che le persone coinvolte nel procedimento abbiano la possibilità di chiedere il suo svolgimento in forma pubblica'.
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